Interventi di coibentazione.
Pareti verticali e coperture.
Sono agevolabili gli interventi sulle STRUTTURE OPACHE VERTICALI E ORIZZONTALI (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o contro terra, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U [W/(m2K)] richiesti.
Chi può accedere?
Tutti i contribuenti che:
– sostengono le spese di riqualificazione energetica;
– possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari
costituenti l’edificio.
Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in
alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono
optare:
– per la cessione del credito;
– per lo sconto in fattura.
Per quali edifici?
Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano:
– “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
– dotati di impianto di climatizzazione invernale, così come definito dalla faq n. 9D.
Entità del beneficio
Aliquota di detrazione dall’IRPEF o IRES: 65% delle spese totali sostenute.
Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare.
Requisiti tecnici dell’intervento
– L’intervento deve configurarsi come coibentazione di strutture di edifici esistenti (non come nuova realizzazione in ampliamento).
– L’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o contro terra.
– I valori di trasmittanza termica iniziali (U) devono essere superiori ai valori limite riportati nella tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6 agosto 2020 per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
– I valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere:
✓ inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010 per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
✓ inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6 agosto 2020 per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Perché CV Engineering?
Lo Studio CV Engineering si avvale di Professionisti accreditati EGE ai sensi della Norma UNI CEI 11339:2009 sia per il settore Industriale che per il Settore Civile e della Pubblica Amministrazione, garantendo alla Committenza elevate competenze in materia.


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